Modello 730 precompilato 2026, parte l’invio: più controlli in caso di modifiche

(Adnkronos) – Il modello 730 precompilato 2026 passa alla fase operativa: dal 14 maggio prende il via la possibilità di procedere con la modifica e l’invio telematico della dichiarazione dei redditi. 

Nella lunga stagione della precompilata di dipendenti e pensionati, che si chiuderà il 30 settembre, il primo passaggio da fare consiste nella necessità di verificare la completezza e correttezza dei dati inseriti in dichiarazione. 

Anche l’Agenzia delle Entrate può sbagliare, e in caso di dati mancanti o errati diventa fondamentale modificare il modello 730 precompilato prima dell’invio, con impatto anche sui successivi controlli.
 

Con l’inizio della fase di presentazione del modello 730 precompilato 2026, a partire dal 14 maggio, si riaccende l’interesse sui meccanismi di protezione dai controlli per i contribuenti che decidono di utilizzarlo. 

Lo scudo dalle verifiche successive all’invio rappresenta il principale beneficio di semplificazione offerto a coloro che si affidano alla dichiarazione precompilata, che non è però generalizzato. 

Solo in assenza di modifiche – e quindi per chi accetta il 730 così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate – sarà garantita la massima tutela sui controlli documentali relaviti alle spese inserite. 

Nonostante siano poco frequenti le casistiche per le quali il 730 online può essere inviato senza apportare variazioni, ci sono ipotesi per le quali questa via appare effettivamente percorribile. 

Il caso tipico è relativo a contribuenti che, ad esempio, hanno un solo reddito regolarmente comunicato nelle CU da parte del proprio datore di lavoro e che non hanno particolari spese da portare in detrazione. 

Per chi invia la precompilata senza ritocchi, l’Agenzia delle Entrate non potrà effettuare verifiche documentali (su fatture e scontrini) per le spese inserite nel 730 comunicate da terzi, quali medici, farmacie e strutture sanitarie, ma anche università, scuole e amministratori di condominio per i bonus edilizi. 

Se invece si procede con delle variazioni, l’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione a supporto, ad esempio, per le spese detraibili aggiunte. Le disposizioni variano a seconda che l’invio del 730 precompilato sia effettuato autonomamente o con l’assistenza di un CAF o di professionisti. 

Le semplificazioni in materia di controlli riguardano anche i contribuenti che non possono evitare di apportare modifiche al 730 precompilato. 

Quando vengono effettuate delle variazioni, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di eseguire il controllo formale esclusivamente sulle spese comunicate da terzi che risultano modificate o integrate rispetto alla dichiarazione precompilata. 

Le eventuali verifiche riguarderanno quindi soltanto le voci aggiunte ex novo o quelle variate, limitatamente ai documenti che hanno portato alla modifica del 730/2026. 

Non saranno invece soggette a verifiche supplementari le spese comunicate da terzi già presenti nella dichiarazione precompilata che non sono state alterate. 

Come specificato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, anche in assenza di modifiche alla precompilata i controlli documentali sono comunque ammessi sui dati forniti dai sostituti d’imposta tramite la Certificazione Unica. 

Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate conserva sempre la facoltà di eseguire il controllo sui documenti che provano il possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle detrazioni indicate nel modello 730, anche se non sono state modificate. 

Un caso emblematico è l’utilizzo dell’abitazione come “prima casa” entro un anno dall’acquisto, essenziale per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo. 

In sintesi, è cruciale mantenere un elevato livello di attenzione anche quando il modello 730 precompilato viene accettato senza modifiche. L’assenza di rettifiche ai dati forniti dal Fisco non costituisce una garanzia “totale” di esonero dai controlli documentali in caso di errori. 

Quali sono le implicazioni per chi sceglie di avvalersi di CAF o professionisti per l’invio del 730 precompilato 2026? 

Anche in questo caso, se non vengono apportate modifiche, non si applica il controllo formale sui dati riportati nella dichiarazione e forniti da soggetti terzi. 

Se invece vengono apportate modifiche che incrementano le detrazioni spettanti o comportano una riduzione dell’imposta, i controlli documentali saranno a carico del CAF o del professionista che ha agito come intermediario e interesseranno anche le spese deducibili e detraibili comunicate all’Agenzia delle Entrate. 

In tali evenienze, sarà fondamentale per l’intermediario ottenere e conservare scontrini, fatture e ogni altra documentazione che attesti il diritto agli sconti IRPEF. 

Per le spese sanitarie è prevista un’eccezione: in questi specifici casi, il controllo formale è eseguito esclusivamente sui documenti di spesa aggiunti nel modello 730 precompilato. 

economia/fisco

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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