Rottamazione quater, lunedì 9 marzo termine ultimo per pagare la rata

(Adnkronos) –
Ultimi giorni per pagare la rata della rottamazione quater in scadenza il 28 febbraio scorso. Saranno ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 9 marzo 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini coincidono con giorni festivi. Lo ricorda l’Agenzia entrate riscossione in una nota. Sono interessati al pagamento i contribuenti in regola con i versamenti precedenti, inclusi i riammessi alla definizione agevolata. 

In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.  

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento (psp) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-riscossione e con l’app Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.  

I contribuenti che hanno necessità di recuperare i moduli da utilizzare per il pagamento delle rate, possono ottenerne una copia direttamente nell’area riservata del sito, oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica. La definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione quater, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive.  

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e quelle dovute a titolo di aggio. 

  

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